All’interno di una grande confusione giurisprudenziale finalmente le riprese video degli spazi comuni raggiungono la certezza normativa. L’articolo in questione è il 1122 ter del Codice Civile, un articolo completamente dedicato alla questione, introdotto appositamente per fare luce in un buco che oramai era diventato inaccettabile e che finalmente disciplina i sistemi di videosorveglianza all’interno di un sistema condominiale.
La giurisprudenza in passato si è divisa sulla questione, da un lato si affermava che per l’installazione di un sistema di videosorveglianza doveva esserci l’unanimità dei consensi, dall’altro invece c’era bisogno soltanto della maggioranza qualificata per deliberarne l’installazione, insomma una gran bella confusione. Finalmente adesso la questione viene affrontata nel dettaglio da questa legge, che anche in tema di videosorveglianza punta verso la semplicità e la chiarezza, quindi essa prevede che l’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi, può approvare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.
Cosa possiamo fare
Questa norma, così come descritta, va a collocarsi direttamente all’interno dell’ambito di vigenza delle prescrizioni del Codice della privacy. In quanto si limita a prevedere l’ammissibilità della delibera per l’installazione del sistema di videosorveglianza tramite maggioranza. Le regole previste sono integrate da provvedimenti successivi del Garante Aprile 2010 e Aprile 2004, quindi non risultano in alcun modo superate o derogate, con la finalità nella fattispecie di regolare i sistemi di sicurezza e videosorveglianza all’interno delle aree comuni del condominio.
Come richiesto da più parti in pratica le precauzioni da osservare al momento delle installazioni sono le seguenti: nel caso vi siano condomini o persone estranee al condominio che transitano all’interno delle aree video sorvegliate, esse dovranno opportunamente informate della presenza delle telecamere tramite dei cartelli; se il sistema di videosorveglianza funziona anche durante le ore notturne, i cartelli dovranno essere leggibili anche al buio; i cartelli inoltre dovranno specificare se il sistema di videosorveglianza sia collegato in qualche modo alle forze dell’ordine; le immagini che vengono registrate dai sistemi di videosorveglianza non possono essere tenute per più di 24 ore (un periodo quindi abbastanza limitato), a meno che non vi siano delle esigenze specifiche che siano relative ad indagini giudiziarie o da parte della polizia.
Attenzione a seguire la norma
Queste regole vanno seguite in maniera letterale e nel caso non vengano rispettate, a seconda dei casi specifici, questo porterà: l’impossibilità di utilizzare a qualsiasi fine le immagini registrate (articolo 11, comma 2, del codice), divieto del trattamento o adozione di provvedimenti di blocco disposti da Garante della privacy (articolo 143, comma 1, lettera c del codice), applicazioni di sanzioni penali o amministrative collegate ad esse (articoli 161 e successivi del codice), oltre chiaramente ad eventuali richieste di danni e risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.
Quindi finalmente abbiamo anche in Italia una legge precisa su come ci si comporta all’interno di un condominio per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, che apportano si benefici per tutti, ma che in alcuni casi, specie con i condomini più tradizionalisti, ha portato più di qualche grattacapo.